Adeguamento del mantenimento a causa delle mutate condizioni economiche in seguito alla crisi di Coronavirus – Covid19
Una richiesta di riduzione dei contributi alimentari è giustificata se la situazione attuale è cambiata sostanzialmente ed in peggio, non solo temporaneamente per alcuni mesi, rispetto alla situazione considerata dal giudice nella sua decisione.
Tutti i documenti idonei come prova di tale cambiamento sono: nell’ambito di un rapporto di lavoro (es. la domanda di premio da parte del datore di lavoro), il ricevimento dei versamenti di indennità salariali da parte dell’INPS (cassa di compensazione salariale), lettera di licenziamento e, se del caso, la prova dell’avvenuto ricevimento dell’indennità di disoccupazione.
Per i lavoratori autonomi, sono appropriati i pagamenti mensili dell’IVA o una dichiarazione del consulente fiscale che conferma la diminuzione delle entrate con riferimento ai dati contabili rilevanti. Se il reddito originario era compreso tra 35.000€ e 50.000€ e si è ridotto di un terzo nel primo trimestre del 2020, i sussidi statali per i liberi professionisti (attualmente 600,00€) possono essere utilizzati come prova di riduzione del reddito.
Poiché le misure del governo per contenere la pandemia di Coronavirus colpiscono gran parte della popolazione e poiché la comprensibile preoccupazione del tribunale è quella di fornire una sicurezza finanziaria ai minori, lo stesso tribunale terrà conto dell’impatto finanziario della situazione sul genitore con cui il minore risiede abitualmente, ovvero il genitore destinatario dell’assegno di mantenimento.
Nell’attuale prassi giurisdizionale del Tribunale di Bolzano l’importo degli alimenti per ogni figlio, calcolato in base alla situazione della classe media, è compreso tra 300,00€ e 350,00€, fino a raggiungere in rari casi i 400,00€. L’importo minimo attualmente previsto è di 250,00€, inferiore solo in situazioni particolari (es. molti figli a carico, gravi motivi medici per una ridotta capacità di guadagno).
L’attuale sospensione del procedimento presso il tribunale regionale fino all’11 maggio non si applica a a coloro che hanno per oggetto la determinazione del mantenimento a favore dei figli minori.
Fonte: Avv. Dott. Christoph Vescoli (Bolzano)